Accordo Rete Scuole

Rete Scuole “Radiocomunicazioni Emergenza Scuole”

In conformità a quanto previsto dall’articolo 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) le istituzioni scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa citata per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali.

Accordo finalizzato alla costituzione di una rete scolastica con l’obiettivo di costituire sul territorio una rete di radio comunicazione d’emergenza per interagire con le autorità competenti e partecipare alle attività di protezione civile in caso di eventi straordinari.

Finalità e obiettivi – la rete che si intende costituire mira a promuovere nelle scuole la possibilità di effettuare “comunicazioni d’emergenza” via radio nell’ambito delle attività di Protezione Civile con utilizzo di stazioni radioamatoriali permanenti, autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni, con regolari licenze all’uso.

Ciò permetterà alle autorità competenti, in caso di calamità e di emergenza di avere in tempo reale la situazione di ogni istituzione scolastica aderente alla rete.

La rete aderisce alla Convenzione stipulata il 15 febbraio 2006 tra MIUR – Area Sistemi Informativi (Ministero della Pubblica Istruzione) e A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani).

Referente di rete

Ogni Scuola aderente alla rete deve nominare un Responsabile con competenze tecniche che dovrà conseguire la Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore.

Successivamente alla formazione, le Scuole aderenti indicheranno il “Nominativo di Stazione” assegnato dal Ministero della Comunicazione ai fini del conseguimento dell’Autorizzazione Generale Radioamatoriale da utilizzare esclusivamente nei casi di emergenza.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione delle iniziative che saranno intraprese, la Scuola capofila predispone ed approva la progettazione degli interventi, tenendo conto delle proposte formulate nell’ambito del “Consiglio di rete”. La Scuola capofila redige e presenta il progetto degli interventi, acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie nell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.I. 326/95 e 44/2001.

L’impegno professionale di ogni singolo componente della rete, quantificato in ore, viene remunerato, ove necessario, dalla scuola capofila con modalità e risorse da concordare nell’ambito del Consiglio di rete.

Durata dell’accordo

La durata dell’accordo di rete è di cinque anni.

La rete potrà essere rinnovata alla scadenza


FAC-SIMILE ACCORDO DI RETE

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